Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 gennaio 2026
STATUTO
Associazione Naturista Italiana
Articolo 1 - Natura e caratteristiche dell'Associazione
L'“Associazione Naturista Italiana A.P.S.” (Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art.35, comma 5, del d.lgs.117/2017 - CTS) è un'associazione per la promozione del Naturismo, inteso come un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune che ha lo scopo di favorire il rispetto di sé stessi, il rispetto degli altri e quello dell'ambiente.
L'Associazione Naturista Italiana (altrimenti chiamata A.N.ITA.) opera sull'intero territorio nazionale.
Articolo 2 - Divieto di distribuzione degli utili
a) L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.8, comma 2, del d.lgs. 117/2017.
b) Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 3 - Finalità dell'Associazione
a) Scopo dell’Associazione è promuovere e diffondere la pratica del Naturismo e i suoi valori fondamentali per la società, la famiglia e l'educazione civile, divulgandone i benefici e adoperandosi per la sua accettazione e legittimazione.
b) L’Associazione fa propri i principi del Naturismo stabiliti dalla International Naturist Federation (INF).
Articolo 4 – Attività di interesse generale e modalità di raggiungimento delle finalità
Per raggiungere gli scopi associativi di promozione del Naturismo, l’Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale previste dall’art.5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:
a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (di cui all’art.5, comma “e”, del d.lgs. 117/2017)
b) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del d.lgs 117/2017 (di cui all’art.5, comma “i”, del d.lgs. 117/2017)
c) promozione e tutela dei diritti civili (di cui all’art.5, comma “w”, del d.lgs. 117/2017)
Per raggiungere le finalità associative attraverso le suddette attività di interesse generale, l’associazione si propone inoltre di:
a) svolgere e promuovere campagne e attività di sensibilizzazione ed informazione sociale;
b) produrre, distribuire, diffondere materiale culturale, didattico, scientifico, tecnico, divulgativo;
c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni;
d) organizzare qualsiasi attività per estendere la conoscenza e la pratica del Naturismo, come, a titolo di esempio, gite, escursioni, serate a tema, incontri sportivi, ricreativi e culturali;
e) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di valorizzare e riqualificare aree naturali e altri ambienti destinati alla pratica del Naturismo, anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici;
f) gestire in autonomia, in convenzione o collaborando con soggetti esterni, aree pubbliche o private aperte al pubblico destinate alla pratica del Naturismo;
g) fornire supporto ad altre associazioni e gruppi locali naturisti italiani.
Ai sensi dell'art.6 del CTS, l'Associazione potrà anche svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento (richiamato il D.M. 107/2021 e s.m.i.), anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, meglio individuate dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione potrà inoltre porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili e/o opportune per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.
L'Associazione potrà altresì effettuare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.
L'associazione potrà ricevere elargizioni, donazioni, legati e/o eredità, da enti o da privati con destinazione espressa o deliberata dal Consiglio Direttivo e finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.
Per l’organizzazione di tali attività, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Articolo 5 - Sede legale dell'Associazione
L’Associazione ha sede a Valmadrera località Stopada snc.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria.
La variazione della sede legale al di fuori del Comune di Valmadrera deve essere approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.
In entrambi i casi la variazione della sede legale deve essere comunicata nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, all'Agenzia delle Entrate.
Articolo 6 - Durata dell'Associazione
L'Associazione ha durata indeterminata.
L’Associazione potrà cessare:
a) per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci;
b) per sopravvenuta mancanza degli Associati.
Articolo 7 - I Soci
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione e condizione economica) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendano impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
L'assunzione della qualifica di Socio è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, fermo restando, per il richiedente rifiutato, la possibilità di ricorrere al giudizio del Collegio dei Garanti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di mancata ammissione.
L'Associazione è costituita da un numero illimitato di Soci, ciascuno dei quali versa una quota associativa in base alla categoria di appartenenza ed ogni altro contributo richiesto. Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di associazione con apposito regolamento. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
I minori di età possono iscriversi all’associazione. La domanda di iscrizione deve essere presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, il quale è inoltre chiamato a rappresentare il minore nei confronti dell’associazione.
La quota associativa è annuale, intrasmissibile e non rivalutabile, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione alla vita associativa non è collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
La qualifica di Socio si perde nei seguenti casi:
a) per decesso
b) per recesso, da comunicare in forma scritta;
b) per mancato pagamento della quota associativa annuale entro la data di chiusura della campagna tesseramento stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) per espulsione.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il Socio o i suoi eredi non possono chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.
I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle attività associative.
La violazione dello Statuto o dei Regolamenti interni, nonché ogni atteggiamento gravemente contrario ai principi del Naturismo, comportano l'espulsione dall'Associazione. Sull'espulsione decide il Consiglio Direttivo. La decisione motivata è immediatamente esecutiva; contro di essa è ammesso entro 30 (trenta) giorni reclamo al Collegio dei Garanti che decide in modo definitivo.
Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’organizzazione si avvale, previa richiesta scritta da inviare alla pec dell’associazione o a mezzo di lettera raccomandata AR. Detta richiesta deve essere evasa entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione
Articolo 8 - Risorse
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e finalità da:
a) quote e contributi degli associati;
b) lasciti testamentari e donazioni;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività associative;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi dell’art.6 del CTS;
g) erogazioni liberali da associati e da terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) sponsorizzazioni e cessioni di spazi pubblicitari sui social e strumenti comunicativi associativi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Articolo 9 – Presidi territoriali
Il Consiglio Direttivo, nell’ottica di un radicamento in più ambiti locali dello stile di vita Naturista, per la realizzazione di progetti in diverse aree e per la promozione della campagna di tesseramento (che dovrà essere svolta in via esclusiva per l’A.N.ITA) può individuare Presidi territoriali su tutto il territorio nazionale.
Per ciascun Presidio verrà identificato un referente tra i soci A.N.ITA., i cui rapporti con l’Associazione per la gestione delle iniziative svolte nel singolo Presidio saranno declinati, definiti e regolamentati, nel rispetto del disposto dell’art.36 del CTS, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Tesoriere;
f) l’Organo di Controllo;
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
h) Il Collegio dei Garanti.
Articolo 11 - L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è formata da tutti gli soci in regola con la quota associativa.
L'assemblea, è convocata dal Presidente, nel luogo, giorno ed ora da questi stabiliti, mediante pubblicazione della convocazione sul sito www.naturismoanita.it, almeno 20 (venti) giorni prima.
L’assemblea può essere convocata per audio/videoconferenza, anche in modalità mista presenza/videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo fisico il Presidente e il Segretario dell’Assemblea e siano identificabili i soci presenti in entrambe le modalità. È pertanto necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;che vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità di collegamento.
All'atto dell'adesione annuale ad A.N.ITA. il socio può richiedere di essere convocato tramite avviso scritto.
Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'Ordine del Giorno.
La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta anche dal 10% (dieci per cento) dei soci e in tal caso la
stessa deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda.
L'Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. I minori di età possono essere rappresentati in assemblea ed esercitare il
diritto di voto da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l’associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati se ha un numero di associati non inferiore a 500.
Per la compatibilità delle deleghe si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro il termine di legge per deliberare l'approvazione del bilancio d’esercizio e l eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione.
L'Assemblea ordinaria delibera altresì:
- la nomina o la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, dei quali determina anche il numero;
- la nomina o la revoca, dell'organo di controllo e del Revisore legale dei conti e la definizione del loro compenso, con facoltà di attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo, ai sensi dell'art.30 del CTS;
- la nomina dei componenti del Collegio dei Garanti;
- l'approvazione del bilancio sociale, ove previsto;
- l'approvazione degli indirizzi generali che connotano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'Assemblea può essere altresì convocata in sede straordinaria per discutere e deliberare: - sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo;
- su trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- su quant'altro demandato all'Assemblea per legge o per Statuto.
Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deciso dall’assemblea, con un minimo di 5 (cinque). Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera circa le modalità di elezione e di presentazione delle candidature dei Consiglieri.
Il consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed il Tesoriere. Può attribuire deleghe per funzioni proprie tra i suoi componenti.
Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quegli atti che la legge o lo Statuto riservano agli altri organi dell’Associazione
Fra le attribuzioni del Consiglio Direttivo si annoverano:
a) la tenuta e custodia nei termini di legge dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati o aderenti; il registro dei volontari; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze di eventuali altri organi sociali;
b)la redazione del bilancio sociale qualora ne ricorra l’obbligo dato dal D.Lgs 117/2027 da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
c) l'approvazione dei regolamenti interni (salvo quelli dei lavori assembleari);
d)la delibera dell'ammontare delle quote associative, degli eventuali contributi e delle modalità per associarsi;
e) la delibera in merito all'accettazione dei nuovi soci ed alle richieste di individuazione degli eventuali Presidi territoriali;
f) la custodia dei fondi sociali;
g)l’approvazione della proposta di bilancio d’esercizio da sottoporre all’esame ed approvazione dell’Assemblea dei Soci;
h)tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, compresi mutui ipotecari e gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
i) la designazione tra i suoi membri e su proposta del Presidente dei componenti dell’Ufficio di Presidenza;
j) la stipula di contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici e privati.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate con almeno sette giorni di preavviso dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno. Si riterranno, comunque, validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a)che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che su richiesta di uno o più Consiglieri e con approvazione della maggioranza del Consiglio Direttivo sia possibile registrare la riunione o parte di essa ai fini della verbalizzazione della discussione;
c)che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
La carica è gratuita e sarà eventualmente riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio dell’incarico, nei limiti di quanto disposto dall’art.8 del CTS.
La carica di Consigliere non è incompatibile con eventuali incarichi di tipo professionale, collaborazioni occasionali o assunzioni a carattere di lavoro dipendente per specifiche mansioni che esulano da quelle derivanti dalla carica ricoperta. Detti incarichi devono comunque essere deliberati dal Consiglio Direttivo, richiamato comunque quanto disposto dagli articoli 8 e 36 del CTS. Alla votazione per l’assegnazione di incarichi lavorativi a membri del Consiglio Direttivo non partecipano i soggetti interessati all’incarico.
I membri del Consiglio Direttivo possono presentare le dimissioni inviando comunicazione scritta al Presidente, che ha l'obbligo di informare tempestivamente gli altri membri del Consiglio Direttivo e alla prima convocazione utile all'Assemblea dei Soci. Ai dimissionari subentreranno i primi dei non eletti.
L’assenza ingiustificata a cinque sedute del Consiglio Direttivo nel periodo di valenza della nomina o a tre consecutive comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.
Nel caso vengano a mancare irreversibilmente uno o più membri del Consiglio Direttivo (non costituenti la maggioranza dello stesso), in assenza di eventuali liste di non eletti, è necessario provvedere tempestivamente alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica o nel caso in cui il numero dei Consiglieri scenda sotto il numero minimo previsto di cinque, si intende decaduto l’intero Consiglio: il Presidente ha l obbligo di convocare un'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni, indicando nell'Ordine del Giorno la necessità di nominare un nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 13 – L’ufficio di Presidenza
È composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Tesoriere e da un numero di componenti del Consiglio Direttivo scelti dal Consiglio stesso, sino ad un massimo di tre.
Ha il compito di supportare e coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 14 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, anche in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.
Il Presidente:
a) convoca l’Assemblea dei Soci;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
d) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari deliberati;
e) sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
f) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
g) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo entro
trenta (trenta) giorni dall’assunzione del provvedimento.
Articolo 15 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente fa le veci del Presidente per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.
In caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente convoca, senza indugio, il Consiglio Direttivo per la nomina di un sostituto.
Articolo 16 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’Associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere predispone il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione, che deve essere redatto dal Consiglio Direttivo in vista dell’approvazione dell’Assemblea dei Soci. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso con delibera del Consiglio Direttivo: in tale caso la carica viene assunta dal Presidente fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.
Art.17 – L’Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico
L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30 del CTS o qualora deciso dall’Assemblea.
I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art.31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del CTS, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione iscritti all'apposito registro o alla attribuzione della revisione legale dei conti all’Organo di controllo, ai sensi dell’art. 30 del CTS.
Articolo 18 - Il Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, secondo quanto deliberato dall’Assemblea. I membri debbono non essere componenti del Consiglio Direttivo dell’A.N.ITA..
Elegge nel proprio seno un Presidente e stabilisce le proprie norme procedurali.
Il Collegio esamina, su richiesta, i casi disciplinari di deferimento e di rifiuto o revoca dell'affiliazione e decide su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto motivato entro sessanta giorni.
Il Collegio dei Garanti è indipendente dal Consiglio Direttivo e non può partecipare alle riunioni di questo organo.
Il Collegio decade con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e viene rinominato in occasione dell’Assemblea che elegge il nuovo Consiglio Direttivo.
La carica è gratuita
Articolo 19 - Rendiconto economico finanziario
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini di legge il Presidente convoca l’Assemblea
Ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno precedente, che deve essere messo a
disposizione dei soci che ne fanno richiesta nei tempi e nei modi indicati dal regolamento assembleare 30 (trenta)
giorni prima dell'Assemblea.
Articolo 20 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’Assemblea dei Soci secondo quanto disposto dall’art.11 del presente Statuto, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’art.45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe.
Articolo 21 - Rinvio alla Legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile e alle leggi vigenti.

