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Approvato dall'assemblea straordinaria del 12/04/2022 svoltasi in video conferenza
Registrato il 13/04/2022 presso Agenzia delle Entrate

 

STATUTO

Associazione Naturista Italiana

 

Articolo 1 - Natura e caratteristiche dell'Associazione
L'”Associazione Naturista Italiana A.P.S.” (Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35, c.5 del d.lgs.117/2017) è un'associazione per la promozione del Naturismo, inteso come un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune che ha lo scopo di favorire il rispetto di sé stessi, il rispetto degli altri e quello dell'ambiente.
L'Associazione Naturista Italiana (altrimenti chiamata A.N.ITA.) è un’associazione di promozione sociale
A.N.ITA. opera sull'intero territorio nazionale.

 

Articolo 2 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Articolo 3 - Finalità dell'Associazione
Scopo dell’Associazione è promuovere e diffondere la pratica del Naturismo e i suoi valori fondamentali per la società, la famiglia e l'educazione civile, divulgandone i benefici e adoperandosi per la sua accettazione e legittimazione.
L’Associazione fa propri i principi del naturismo e li completa con l'etica vigente della Federazione Naturista Italiana (FENAIT) e Internazionale (INF/FNI).

 

Articolo 4 – Attività di interesse generale e modalità di raggiungimento delle finalità
Per raggiungere gli scopi associativi di promozione del naturismo, l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5, c. 1 del Codice del Terzo Settore:
a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (di cui all’art. 5 comma “e” del d.lgs. 117/2017)
b) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse (di cui all’art. 5 comma “i” del d.lgs. 117/2017)
c) promozione e tutela dei diritti civili (di cui all’art. 5 comma “w” del d.lgs. 117/2017)
Per raggiungere le finalità associative attraverso le suddette attività di interesse generale, l’associazione si propone inoltre di:
• svolgere e promuovere campagne e attività di sensibilizzazione ed informazione sociale;
• produrre, distribuire, diffondere materiale culturale, didattico, scientifico, tecnico, divulgativo;
• svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni;
• organizzare qualsiasi attività per estendere la conoscenza e la pratica del Naturismo, come, a titolo di esempio, gite, escursioni, serate a tema, incontri sportivi, ricreativi e culturali;
• promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di valorizzare e riqualificare aree naturali e altri ambienti destinati alla pratica del Naturismo, anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici;
• gestire in autonomia, in convenzione o collaborando con soggetti esterni, aree pubbliche o private aperte al pubblico destinate alla pratica del Naturismo.
• Per l’organizzazione di tali attività, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

 

Articolo 5 - Sede legale dell'Associazione
L’Associazione ha sede a Valmadrera località Stopada n.1
La variazione della sede legale deve essere approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e comunicata nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, all'Agenzia delle Entrate.

 

Articolo 6 - Durata dell'Associazione
L'Associazione ha durata indeterminata.
L’Associazione potrà cessare:
a) per deliberazione dell'Assemblea;
b) per sopravvenuta mancanza degli Associati.

 

Articolo 7 - I Soci
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione e condizione economica) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendano impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
L'assunzione della qualifica di Socio è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo fermo restando, per il richiedente rifiutato, la possibilità di ricorrere al giudizio del Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla comunicazione di mancata ammissione.
L'Associazione è costituita da un numero illimitato di Soci, ciascuno dei quali versa una quota associativa in base alla categoria di appartenenza ed ogni altro contributo richiesto. Il consiglio direttivo stabilisce le modalità di associazione con apposito regolamento. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
La quota associativa è annuale, intrasmissibile e non rivalutabile, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione alla vita associativa non è collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
La qualifica di Socio si perde nei seguenti casi:
a) per recesso, da comunicare in forma scritta;
b) per mancato pagamento della quota associativa annuale;
c) per espulsione.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il Socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.
I soci, per poter partecipare alla vita associativa dell’associazione, devono essere in regola con la quota associativa.
La violazione dello Statuto o dei Regolamenti interni, nonché ogni atteggiamento gravemente contrario ai principi del Naturismo, comportano l'espulsione dall'Associazione. Sull'espulsione decide il Consiglio Direttivo. La decisione motivata è immediatamente esecutiva; contro di essa è ammesso entro 30 (trenta) giorni reclamo al Collegio dei Garanti che decide in modo definitivo.

 

Articolo 8 - Risorse
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e finalità da:
a) quote e contributi degli aderenti;
b) volontà testamentarie e donazioni;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

Articolo 9 - Gruppi ed associazioni territoriali
Possono aderire ad A.N.ITA. gruppi ed associazioni territoriali, che conservano la loro autonomia, i loro organismi dirigenti e responsabilità giuridica, adottano per i propri soci la tessera sociale di A.N.ITA. e condividono le finalità del presente Statuto.
Tali gruppi ed associazioni territoriali vengono definiti sezioni territoriali di A.N.ITA..
I soci di tali sezioni territoriali sono automaticamente soci di A.N.ITA..
Per diventare sezione territoriale il gruppo locale deve presentare al Consiglio Direttivo annualmente la richiesta di affiliazione ad A.N.ITA. La richiesta di affiliazione può essere rigettata qualora lo Statuto del gruppo locale non sia uniformato ai principi statutari di A.N.ITA..
L'affiliazione può essere revocata dal Consiglio Direttivo di A.N.ITA. per comprovati gravi motivi di inottemperanza agli scopi statutari. Avverso il rifiuto di affiliazione o la revoca della stessa, la sezione territoriale può ricorrere al Collegio dei Garanti.
Il Consiglio Direttivo decide annualmente la quota associativa da versare per ciascun socio della sezione, nonché il numero minimo di soci per ottenere il riconoscimento di sezione territoriale.

 

Articolo 10 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico;
g) Il Collegio dei Garanti.

 

Articolo 11 - L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è formata da tutti gli soci in regola con la quota associativa.
L'assemblea, è convocata dal Presidente, nel luogo, giorno e ora da questi stabiliti, mediante pubblicazione della convocazione sul sito www.naturismoanita.it, almeno 20 (venti) giorni prima. All'atto dell'adesione annuale ad A.N.ITA. il socio può richiedere di essere convocato tramite avviso scritto. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'Ordine del Giorno. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta anche dal 10% dei soci e in tal caso la stessa deve essere convocata entro 60 gg dalla domanda.
L'Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.
Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto. I minori di età possono assistere all'assemblea senza diritto di voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Il numero di deleghe che un solo associato può rappresentare è fissato sino ad un massimo di tre associati per un numero di soci iscritti al momento dell’assemblea inferiore a cinquecento e di cinque deleghe per un numero di soci non inferiore a cinquecento. Per la compatibilità delle deleghe si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera circa le modalità di elezione e di presentazione delle candidature dei Consiglieri.
Il consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice presidente, il Tesoriere. Può attribuire deleghe per funzioni proprie tra i suoi componenti. Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione dell'Associazione ad eccezione di quegli atti che la legge o lo statuto riservano agli altri organi dell’associazione
Fra le attribuzioni del Consiglio Direttivo si annoverano:
a) l'approvazione dei regolamenti interni;
b) la delibera dell'ammontare delle quote associative, degli eventuali contributi e delle modalità per associarsi;
c) deliberare in merito all'accettazione dei nuovi soci ed alle richieste di affiliazione delle sezioni territoriali;
d) la custodia dei fondi sociali;
e) la redazione del bilancio consuntivo;
f) tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, compresi mutui ipotecari e gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
g) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno. Si riterranno, comunque, validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite e sarà eventualmente riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio dell’incarico.
I membri del Consiglio Direttivo possono presentare le dimissioni inviando comunicazione scritta al Presidente, che ha l'obbligo di informare tempestivamente gli altri membri del Consiglio Direttivo e alla prima convocazione utile l'Assemblea dei Soci. Ai dimissionari subentreranno i primi dei non eletti.
Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo irreversibilmente, in assenza di eventuali liste di non eletti, è necessario prevedere esclusivamente la convocazione dell’assemblea.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica o nel caso in cui il numero dei Consiglieri scenda sotto il numero minimo previsto di cinque, si intende decaduto l’intero Consiglio: il Presidente ha l'obbligo di convocare un'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni, indicando nell'Ordine del Giorno la necessità di nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

 

Articolo 13 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione, anche in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.
Il Presidente:
a) convoca l'Assemblea dei Soci;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
d) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
e) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari deliberati;
f) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
g) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
h) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

 

Articolo 14 - Il Vicepresidente
Il Vice Presidente fa le veci del Presidente per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.
In caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente convoca, senza indugio, il Consiglio Direttivo per la nomina di un sostituto.

 

Articolo 15 - Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere predispone il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, che deve essere redatto dal Consiglio Direttivo in vista dell'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso con delibera del Consiglio Direttivo: in tale caso la carica viene assunta dal Presidente fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

 

Articolo 17 - Il Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. Chiunque può essere nominato dall'assemblea dei soci nel collegio dei garanti. I membri possono essere soci o non soci di ANITA e debbono non essere componenti del consiglio di ANITA.
Il Collegio resta in carica tre anni.
Elegge nel proprio seno un Presidente e stabilisce le proprie norme procedurali.
Il Collegio esamina, su richiesta dei singoli soci o delle sezioni, i casi disciplinari di deferimento e di rifiuto o revoca dell'affiliazione e decide su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto motivato entro 60 giorni.
Il collegio dei garanti è indipendente dal Consiglio Direttivo e non può partecipare alle riunioni di questo organo.

 

Articolo 18 - Rendiconto economico finanziario
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini di legge il Presidente convoca l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo relativo all’anno precedente, che deve essere messo a disposizione dei soci 30 giorni prima dell'assemblea

 

Articolo 19 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’assemblea dei soci secondo quanto disposto dall’art.11 del presente Statuto, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’art.45, comma 1 D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o alla Fondazione Italia Sociale.

 

Articolo 20 - Rinvio alla Legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti.

 


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